IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL  MINISTRO  DELLO
  SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 
  Visto l'art. 1, comma 261, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' per l'anno 2014)  che  ha  istituito  il  «Fondo
straordinario per gli interventi di  sostegno  all'editoria»  per  il
triennio 2014-2016, con la finalita' di «incentivare, in  conformita'
con il regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis),
gli  investimenti  delle   imprese   editoriali,   anche   di   nuova
costituzione, orientati  all'innovazione  tecnologica  e  digitale  e
all'ingresso di giovani  professionisti  qualificati  nel  campo  dei
nuovi media ed  a  sostenere  le  ristrutturazioni  aziendali  e  gli
ammortizzatori sociali»; 
  Preso atto che  il  citato  art.  1,  comma  261,  prevede  che  la
ripartizione delle risorse  sia  definita  annualmente  con  apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero   del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega per l'informazione,  la  comunicazione  e  l'editoria,  di
concerto con i ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114,  recante  norme
sul  rifinanziamento  dell'accesso   alla   pensione   di   vecchiaia
anticipata per i giornalisti; 
  Considerato che, in virtu' della  citata  disposizione,  gli  oneri
derivanti dal rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia
anticipata per i giornalisti sono coperti  attraverso  corrispondenti
riduzioni della dotazione del Fondo straordinario istituito dall'art.
1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  dello
sviluppo economico e  dell'economia  e  delle  finanze,  in  data  30
settembre 2014, con il quale sono  state  ripartite  le  risorse  del
Fondo per l'anno 2014, individuando specifiche misure  finalizzate  a
sostenere gli investimenti delle imprese  editoriali  in  innovazione
tecnologica e digitale, ad incentivare l'assunzione di giornalisti, e
a  finanziare  gli  ammortizzatori  sociali  erogati  in  favore  dei
giornalisti  disoccupati  o  interessati  da  processi  di  riduzione
dell'attivita' lavorativa  per  collocamento  in  cassa  integrazione
guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti  di  solidarieta'
difensiva di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  di   amministrazione
dell'Istituto di previdenza per i giornalisti  italiani  in  data  25
settembre 2014, n. 50, approvata dal Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con nota n. MA004.A007.11433.PG-L-67 del 10 dicembre 2014; 
  Considerato  il  permanere  della  situazione  di  difficolta'  del
settore dell'editoria, e in particolare l'elevato numero di richieste
di accesso alle misure di sostegno ai programmi  di  ristrutturazione
aziendale, l'andamento negativo del saldo occupazionale  fra  entrate
ed uscite dal lavoro, l'incremento del  ricorso  agli  ammortizzatori
sociali; 
  Considerato quindi che non sono venute meno le  ragioni  che  hanno
condotto all'individuazione delle  misure  di  attuazione  del  Fondo
straordinario  contenute  nel  citato  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  del  30  settembre  2014,  e  che  si  rende
opportuno reiterarle per l'anno 2015; 
  Sentite le parti sociali, nelle riunioni del 12 e  del  19  gennaio
2015 , e tenuto conto delle proposte  ed  osservazioni  pervenute  da
parte delle diverse associazioni di categoria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
dicembre 2014  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno
2015,  nell'ambito  del  quale  risultano  stanziate   risorse,   sul
pertinente capitolo n. 477 «Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno  all'editoria»  del   Centro   di   responsabilita'   n.   9
«Informazione ed Editoria», pari ad euro 28.113.953; 
  Vista la  successiva  nota  dell'Ufficio  del  bilancio  e  per  il
riscontro di regolarita' amministrativo contabile in data  21  aprile
2015, con la quale e' stato comunicato  l'avvenuto  accantonamento  -
effettuato ai  sensi  degli  articoli  7,  comma  1,  lett.  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e 1, comma  291,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 - per l'importo  di  €3.296.262,  sull'iniziale
stanziamento di euro 28.113.953 destinato al «Fondo straordinario per
gli interventi di sostegno all'editoria»; 
  Tenuto conto,  pertanto,  che  le  somme  stanziate  per  il  Fondo
ammontano complessivamente, per l'anno 2015, ad € 24.817.691; 
  Considerato che, a norma del citato art. 1-bis, comma 4, lettera b)
della legge 11 agosto 2014, n. 114,  a  valere  sulla  dotazione  del
Fondo per l'anno 2015, devono essere versati 11 milioni  di  euro  su
apposita   contabilita'   speciale,   per   essere    destinati    al
rifinanziamento dell'accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata
per i giornalisti; 
  Visto l'art. 1, comma 118, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' per l'anno 2015)  che,  al  fine  di  promuovere
forme di occupazione stabile, ha riconosciuto  ai  datori  di  lavoro
privati, con riferimento  alle  nuove  assunzioni  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, per un  periodo  massimo  di  trentasei
mesi,   l'esonero   dal   versamento   dei   complessivi   contributi
previdenziali; 
  Ritenuto che la finalita' dell'incentivazione alle  assunzioni  dei
giornalisti sia piu'  adeguatamente  assicurata  e  finanziata  dalla
misura generale in materia  di  sgravi  contributivi  prevista  dalla
citata disposizione della legge di stabilita' per l'anno 2015, e  che
pertanto non debba gravare sulle risorse del Fondo straordinario; 
  Ritenuto che vadano coperti, a carico delle risorse del Fondo,  gli
oneri  relativi  agli  sgravi  contributivi  per  le  assunzioni  con
contratto a tempo determinato effettuate tra il 1° gennaio ed  il  30
aprile 2015, nella vigenza della delibera  n.  50  del  25  settembre
2014, adottata dal  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  di
previdenza per i giornalisti italiani, in coerenza con le  misure  di
incentivazione disciplinate dall'art. 4 del D.P.C.M. di  ripartizione
del Fondo del 30 settembre 2014, per  un  ammontare  complessivo  non
superiore ad € 65.000, cosi' come stimato dal predetto Istituto; 
  Considerato, quindi, che con il presente decreto si  provvede  alla
ripartizione  di  una  quota  delle  risorse  del  Fondo,   pari   ad
€6.500.000,00, destinata a finanziare il sostegno  agli  investimenti
in innovazione tecnologica e digitale, la  parziale  copertura  degli
ammortizzatori sociali e la copertura degli sgravi contributivi,  per
l'anno 2015, relativi alle predette assunzioni a tempo determinato; 
  Considerato che le residue disponibilita' del Fondo vanno destinate
ad altre finalita' di sostegno all'editoria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio
2014, con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Luca  Lotti
sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia   di   informazione,
comunicazione ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per: 
    a)  «imprese  editoriali»:  le  imprese  operanti   nel   settore
dell'editoria e dell'informazione che editano libri  e  pubblicazioni
giornalistiche, anche in via telematica,  a  carattere  quotidiano  o
periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale  o  locale,  le
imprese esercenti attivita' di emittenza radiotelevisiva nazionale  o
locale  che  diffondono   servizi   e   programmi   di   informazione
giornalistica, nonche' le imprese che  ad  esse  forniscono  prodotti
giornalistici; 
    b) «giornalisti»: gli iscritti  agli  albi  professionali  tenuti
dall'Ordine dei Giornalisti ai sensi della legge 3 febbraio 1969,  n.
63 che svolgono attivita' lavorativa di natura giornalistica; 
    c) «Fondo»: il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria, di cui all'art. 1, comma 261, della legge  27  dicembre
2013, n. 147.